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Decreto PNRR 2: tutte le novità per il Pubblico impiego

lentepubblica.it • 16 Maggio 2022

decreto-pnrr-2-pubblico-impiegoEcco una sintesi delle misure per il Pubblico impiego: il Decreto PNRR 2 ha introdotto rilevanti novità in materia di personale, anticorruzione, contratti pubblici e programmazione, in particolare per quanto riguarda il Piano Integrato di Azione e Organizzazione (PIAO).


É disponibile una scheda che riporta le novità di maggior interesse per il Pubblico Impiego

Qui di seguito, a titolo esemplificativo riportiamo alcune delle novità.

Per poter leggere tutte le novità in dettaglio vi rimandiamo al documento con la scheda di riepilogo, in allegato alla fine di questo articolo.

Decreto PNRR 2: le novità per il Pubblico impiego

Di seguito si riportano le norme che hanno introdotto le principali modifiche in materia di gestione del personale delle PA.

Definizione dei profili professionali specifici nell’ambito della pianificazione di fabbisogni di personale

Tale disposizione ha novellato l’art. 6-ter, comma 1, del d.lgs. 165/2001, prevedendo che le linee di indirizzo per i fabbisogni di personale, oltre ai fabbisogni prioritari o emergenti, contengano “nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all’insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione”.

Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni

È stato inserito l’art. 35-ter del d.lgs. 165/2001, rubricato “Portale unico del reclutamento”, che ha previsto che le p.a. (ex art. 1, comma 2 d.lgs. 165/2001) dovranno effettuare le assunzioni a tempo determinato e indeterminato utilizzando il Portale unico del reclutamento (Portale), disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it.

I candidati dovranno accedere al Portale tramite SPID, compilare il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 d.p.r. 445/2000), indicando il proprio indirizzo PEC, al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura, unitamente ad un recapito telefonico.

La registrazione al Portale è gratuita.

Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni

Tale disposizione ha introdotto l’art. 35-quater (Procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale) al d.lgs. 165/2001.

Tale nuova disposizione ha previsto che i concorsi per l’assunzione del personale non dirigenziale delle p.a. ex art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 dovranno prevedere:

  • l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua. Le prove di esame saranno finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche o manageriali, specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego per il profilo richiesto.
  • l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa.

Le procedure di reclutamento dovranno continuare a essere svolte con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l’integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all’utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell’amministrazione procedente.

Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica

È stato introdotto il comma 1-bis all’art. 54 del d.lgs. 165/2001, il quale stabilisce espressamente che “Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione”.

La norma in commento ha previsto anche l’obbligo entro il 31 dicembre 2022 per tutte le p.a. di aggiornamento del codice di comportamento ex art. 54 d.lgs. 165/2001, tenuto conto delle novità introdotte proprio dal d.l. 36/2022.

Rafforzamento dell’impegno a favore dell’equilibrio di genere

Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, le p.a. devono adottare, in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato.

I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali.

A tal fine, entro il 30 settembre 2022, il Dipartimento della funzione pubblica adotterà specifiche linee guida.

Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale

La disposizione in commento ha modificato l’articolo 30 rubricato “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” del d.lgs. 165/2001.

In particolare, è stato soppresso l’ultimo periodo del comma 1, che prevedeva che al fine di agevolare le procedure di mobilità il Dipartimento della funzione pubblica avrebbe dovuto istituire un portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.

Il nuovo comma 1-quater stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2022, le p.a. dovranno pubblicare l’avviso di mobilità in un’apposita sezione del Portale unico del reclutamento ex art. 35-ter, introdotto dal decreto in commento.

Il nuovo comma 1-quinquies stabilisce espressamente che per il personale non dirigenziale “i comandi o distacchi, sono consentiti esclusivamente nel limite del 25% dei posti non coperti all’esito delle procedure di mobilità”.

Tale nuovo limite

“non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte”.

I comandi o distacchi, in corso al 1° maggio 2022 cesseranno il “31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza.

Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

Fino al 31 dicembre 2026, le p.a. titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza (ex art. 5, comma 9, d.l. 95/2012), possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni incarichi, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.

A tale personale potranno essere conferiti anche incarichi di assistenza al RUP, nonché incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo (ex art. 31, comma 8, d.lgs. 50/2016).

Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione

Al solo fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal Pnrr le regioni a statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa dei contratti flessibili (di cui all’art. 9, comma 28, d.l. 78/2010).

Tali assunzioni potranno essere previste “nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 di cui all’Allegato 1” al decreto in commento.

Tali assunzioni saranno subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. Tale spesa di personale è in deroga anche ai limiti delle capacità assunzionali ex art. 33 d.l. 34/2019 e della spesa storica ex art. 1, commi 557 e 562, legge 296/2006.

La scheda con tutte le misure

A questo link potete consultare la scheda con tutte le misure.

 

Fonte: ALI - Autonomie Locali Italiane (tratto da self-entilocali)
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